L'articolo 5 del D. Lvo 33/2013 prevede:

"...omissis
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo  2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
omissis...
".

La richiesta di accesso civico va presentata al Servizio segreteria e affari generali. In caso di mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Responsabile della trasparenza e titolare del potere sostitutivo.

Il titolare del potere sostitutivo, di cui all'articolo  2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, è individuato,  con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 26.02.2013, nella figura del Segretario comunale.

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri