I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, DEL COMUNE DI RESIDENZA DI UNO DI LORO o DEL COMUNE PRESSO CUI E' ISCRITTO O TRASCRITTO L'ATTO DI MATRIMONIO, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo · di separazione personale · ovvvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, di scioglimento del matrimonio civile · di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, · nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il Comune in cui è "iscritto" l'atto di matrimonio è il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio con rito civile. E' Comune in cui è stato "trascritto" l'atto di matrimonio il Comune in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi) (il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio) o il Comune in Italia in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato all'estero
Le disposizioni di cui sopra NON SI APPLICANO IN PRESENZA · di figli minori, · di figli maggiorenni : incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o economicamente non autosufficienti. La condizione d'incapacità dei figli maggiorenni, va riferita al tradizionale regime previsto dal Codice Civile dell'incapacità di agire ed ai correlati istituti della tutela, della curatela, dell'amministrazione di sostegno. La disposizione predetta, in forza della quale è escluso il presente procedimento art. 12 davanti all'Ufficiale dello Stato Civile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, va intesa nel senso che è possibile accedere al procedimento in tutti i casi in cui i coniugi che chiedono la separazione o il divorzio, nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già intervenuti, non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni sopra richiamate. Non osta, invece, l'eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti.
Comunicazione / Dichiarazione
Vedi allegato
Entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione completa di tutta la sua documentazione si procede all'atto di accordo che andrà successivamente confermato non prima di 30 giorni.
NO
Versamento di euro 16,00 presso la Tesoreria Comunale quale diritto fisso procedura.
- Comunicazione di volontà alla separazione, divorzo, modifica condizioni di separazione e divorzio; - copia integrale della sentenza di separazione giudiziale o del provvedimento di omologa della separazione consensuale emessi dal Tribunale (non necessaria se il divorzio segue a separazione già avvenuta presso il Comune con accordo) - attestazione avvenuto versamento del diritto fisso di euro 16,00
Ricorso al Tribunale Ordinario in caso di rifiuto scritto rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile.
Gli sposi non residenti a La Loggia. ATTENZIONE : l'ufficio non fissa alcuna data di celebrazione se non viene prodotta la ricevuta dell'apposito versamento effettuato nella Tesoreria comunale
Su istanza di parte
VEDERE ALLEGATO ATTENZIONE : l'ufficio non fissa alcuna data di celebrazione se non viene prodotta la ricevuta dell'apposito versamento effettuato nella Tesoreria comunale
Tempo reale, sulla base della data fissata per il matrimonio dagli sposi.
NO
Versamento della relativa tariffa. ATTENZIONE : l'ufficio non fissa alcuna data di celebrazione se non viene prodotta la ricevuta dell'apposito versamento effettuato nella Tesoreria comunale
vedere stampato di istruzioni allegato
Vedi allegato ATTENZIONE : l'ufficio non fissa alcuna data di celebrazione se non viene prodotta la ricevuta dell'apposito versamento effettuato nella Tesoreria comunale
Vedi allegato
Comunicazione / Dichiarazione
Vedi allegato
Tempo reale
NO
Nessuna.
Certificati ed estratti atto di nascita
Attestazione di nascita rilasciata dal Centro di Nascita.
Vedi allegato
Su istanza di parte
Vedi allegato
Vedi allegato
NO
1 marca da bollo se gli sposi sono entrambi residenti a La Loggia 2 marche da bollo se uno degli sposi è residente altrove
Acquisto marche da bollo
Certificato di eseguita Pubblicazione
Vedi allegato
L'interessato con manifestazione di volontà da produrre al COMUNE DI RESIDENZA in PIEMONTE
cittadini RESIDENTI IN LA LOGGIA
Comunicazione / Dichiarazione
comunicazione - manifestazione di volontà resa al COMUNE DI RESIDENZA IN PIEMONTE - vedi modello allegato
i tempi di conclusione del procedimento sono di 30 giorni dal momento in cui perviene la manifestazione di volontà del cittadino residente in La Loggia
NO
nessuna spesa
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VEDI MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' ALLEGATA LEGGERE ATTENTAMENTE L'ALLEGATO FOGLIO DI ISTRUZIONI
Uno degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed ha autenticato la sottoscrizione è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso avvocato dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5 del citato D.L. 12.09.2014, n. 132 convertito nella Legge 10.11.2014, n. 162 e relative all'autografia delle firme e alla conformità dell'atto alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il Comune in cui è "iscritto" l'atto di matrimonio è il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio con rito civile. E' Comune in cui è stato "trascritto" l'atto di matrimonio il Comune in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi) (il Comune in cui è stato celebrato il matrimonio) o il Comune in Italia in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato all'estero.
Leggere attentamente le istruzioni sotto allegate.
Comunicazione / Dichiarazione
Vedi allegato
Entro 30 giorni dalla data di presentazione della trasmissione della convenzione di negoziaziazione assistita completa di nulla osta del Procuratore della Repubblica o di autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale.
NO
ESENTE DA PAGAMENTI.
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- Convenzione di negoziaziazione assistita completa di nulla osta del Procuratore della Repubblica o di autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale.
Ricorso al Tribunale Ordinario in caso di rifiuto scritto rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile.
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