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ANAGRAFE CANINA e |
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| SPORTELLO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI |
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Il Comune di La Loggia, unitamente al Comune di
Vinovo, ha attivato una convenzione per l'attività di
sensibilizzazione tutela e prevenzione del maltrattamento degli
animali d'affezione, mediante l'utilizzo delle Guardie Zoofile
dell'E.N.P.A.. La convenzione riguarda i seguenti punti:
- Servizio di vigilanza e prevenzione contro il maltrattamento
degli animali d'affezione;
- Promozione gestione attività di educazione e
sensibilizzazione al randagismo;
- Censimento e controllo colonie feline e primo soccorso animali
vittime d'incidenti o malati;
- Gestione dello sportello comunale sulla tutela degli animali;
- Gestione del servizio di tutela ambientale.
Dal 6.9.2007 e per tutto il 2009 è stato attivato, presso il
Palazzo Comunale, uno sportello per la tutela degli animali
dove personale dell'E.N.P.A., adeguatamente formato,
fornirà agli utenti che ne faranno richiesta consigli utili
ed informazioni relative la cura ed il benessere degli animali
d'affezione (profilassi obbligatorie, nozioni comportamentali
sulla detenzione e sul mantenimento degli animali ecc..).
ORARIO SPORTELLO: Palazzo Comunale - piano terra - tutti i
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per informazioni
contattare il servizio Vigilanza Urbana tel. 011-9629120
Che cos'è l'E.N.P.A.?
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L'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA... |
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La nuova Legge Regionale n° 18 del 19/07/2004
abroga la Legge Regionale n°20 del 13/04/1992.
Cosa dispone la nuova Legge con decorrenza dalla data del
05/11/2004:
a) La gestione dell'Anagrafe Canina (emigrazioni, immigrazioni, decessi, iscrizioni, etc) viene trasferita all'A.S.L. TO5 di Via Pastrengo n° 2 Moncalieri (TO) - tel. 011/6930420 - fax 011/6930430;
b) il cane viene identificato tramite microchip anziché con il tatuaggio che non verrà piu' effettuato. Il Microchip viene applicato tra l'orecchio sinistro e la spalla del cane, il costo del medesimo è stato fissato in € 3,50;
c) L'iscrizione del cane avviene contestualmente
all'applicazione del microchip e può essere effettuata:
- Presso il servizio veterinario dell' A.S.L TO5 (previo
appuntamento telefonico);
- Presso ambulatorio veterinario privato;
d) Entro il 60° giorno dalla nascita il
cane o la cucciolata deve essere microchippata;
e) Presso la Polizia Municipale, in ossequio alla nuova normativa,
ci si dovrà recare esclusivamente per:
- denunce di smarrimento dell'animale, che il cittadino è tenuto a presentare entro tre giorni dall'evento alla Polizia Municipale del Comune ove è detenuto il cane;
- Segnalazioni di eventuali cani randagi rinvenuti vaganti sul territorio comunale;
f) Gli Uffici Comunali NON sono tenuti alla compilazione della
scheda d'iscrizione, pertanto gli interessati devono rivolgersi
unicamente agli indirizzi di cui sopra, tranne che per i cani
già iscritti e tatuati con il vecchio sistema.
E' a cura del proprietario, anche per il tramite dell'eventuale
diverso detentore, comunicare all'A.S.L. entro 15 giorni:
- la cessione defintiva;
- la morte;
- eventuali variazioni della sede di detenzione dell'animale.
L'identificazione del cane comprende l'apposizione del microchip nonchè la registrazione su apposita scheda delle generalità del proprietario, dell'eventuale detentore e la sede di detenzione. Dopo l'inserimento dei dati nella banca informatizzata regionale, copia della scheda è consegnata al proprietario dell'animale e la matrice è depositata agli atti del servizio veterinario.
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MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEL MICROCHIP PRESSO IL SERVIZIO VETERINARIO DELL'ASL TO5 - DI MONCALIERI |
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I cittadini di La Loggia in possesso di un cane non ancora
censito, dovranno prendere appuntamento, anche telefonico al
Servizio Veterinario dell'ASL di:
Moncalieri (TO) utenza telefonica 011/6930420;
Chieri (TO) utenza telefonica 011/9412970;
Carmagnola (TO) utenza telefonica 011/9721610;
Castelnuovo Don Bosco (TO) utenza telefonica 011/9927253;
per l'apposizione del microchip.
Recarsi, con il proprio animale, come da appuntamento prefissato,
presso i luoghi indicati e all'orario prestabilito, muniti di
documento di riconoscimento in corso di validità, nonché
codice fiscale, indispensabili per la registrazione nella banca
dati informatizzata regionale.
Per eventuali ulteriori informazioni in merito agli adempimenti di
legge ci si potrà rivolgere al locale Comando Polizia
Municipale in orario d'ufficio, all'utenza telefonica 011/9629120 o
inviando una Mail all'indirizzo di posta elettronica vigilanza@comune.laloggia.to.it
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Sito web dell'anagrafe canina regionale: La Regione Piemonte - Settore Prevenzione Veterinaria - ha istituito un sito di pubblico accesso, all'indirizzo http://www.arvetpiemonte.it, che consente ai cittadini di conoscere le informazioni e i servizi che la pubblica amministrazione offre nel settore degli animali da affezione. |
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MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA
RABBIA |
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Lo stato di preallerta e misure urgenti di
prevenzione, per la profilassi della rabbia, su tutto il territorio
regionale, istituito con Decreto n. 41 in data 03 giugno 2010, dal
Presidente della Giunta Regionale, è dovuto alla presenza
della rabbia silvestre nel Nord Est italiano.
Misure di profilassi straordinarie che vanno ad
integrare le misure ordinarie di lotta al randagismo, di
prevenzione delle morsicature e di tutela sanitaria che l'A.S.L TO5
per mezzo della Struttura Complessa Sanità Animale
applica già correntemente.
Nel precisare che la situazione epidemiologica della rabbia
silvestre in Piemonte non desta allo stato attuale
preoccupazione, ogni richiesta di chiarimento o
informazione andrà indirizzata allo sportello animali
d'affezione in via Pastrengo n.2 a Moncalieri (TO), orario
di apertura dalle 10 alle 12, dal Lunedì al Venerdì Tel.
011-6930420 Fax. 011-6930430, e-mail anagrafe.canina@aslto5.piemonte.it.
Opuscolo informativo: La rabbia conoscerla e
prevenirla
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PER ADOTTARE UN ANIMALE... |
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Chi intende adottare un cane deve essere consapevole dell'impegno che tale scelta comporta, conoscerne le esigenze etologiche e fisiologiche dell'animale è necessario ma non sufficiente. Gli animali ospitati nei canili, sono cani che hanno subito numerosi traumi: la perdita del proprietario, l'attuale condizione di prigionia, dovuta al loro soggiorno presso i canili rifugio ad esempio e chissà quali altre vicissitudini sopportare durante il loro periodo di randagismo, che noi non conosciamo e lui, il nostro amico, non sarà mai in grado di raccontarci ma sicuramente lo si riuscirà a percepire dal suo sguardo. C'è poi da considerare l'aspetto caratteriale in quanto ci sono cani che dimostrano da subito una forte capacità di adattamento al nuovo padrone e altri meno. Bisogna pertanto essere molto pazienti e disposti a riversare tutto il nostro affetto sul nostro nuovo amico per conquistare la sua fiducia giorno dopo giorno.
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Se vuoi adottare un cane devi, quindi, contattare il locale Comando di Polizia Municipale, Via Bistolfi n. 47 o telefonare allo 011-9629120 (dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12.30) oppure scrivere all'indirizzo e-mail del Comando Polizia Municipale. |
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L'AFFIDO DI CANI RANDAGI DISCIPLINATO DAL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 14.10.1996... |
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I cani randagi accalappiati vengono
ricoverati e trattenuti per un periodo non inferiore a 10 giorni
presso le strutture del canile sanitario per il periodo di
controllo sanitario, identificazione registrazione e tatuaggio, nel
caso in cui l'animale ne sia sprovvisto, successivamente il cane
randagio viene trasferito presso il canile rifiugio.
Le strutture predette possono dopo tale periodo procedere ad
affidare gli animali in esse collocati solo a soggetti privati che
offrano garanzie di buon trattamento.
Il servizio di cattura e custodia dei cani rinvenuti randagi e successivo ricovero presso le strutture del canile sanitario nonchè il servizio di canile rifugio, a decorrere dall'1.1.2007 e per anni tre, viene svolto in convenzione con l'E.N.P.A. di Torino (Ente Nazionale Protezione Animali) - sezione di Chieri Strada del Tario n. 6 tel. 011-8122894 fax 011-8127482.
| E.N.P.A | Comune di Chieri |
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L'AFFIDO DEGLI ANIMALI PUO' AVVENIRE... |
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In forma definitiva qualora il proprietario non li abbia reclamati
entro 60 giorni dall'accalappiamento.
In forma temporanea, prima che sia decorso il termine di 60 giorni
dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a
restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta
entro il termine predetto (previo pagamento delle spese sostenute,
documentabili).
All'atto dell'affido a privati viene compilata una apposita
scheda.
L'affido degli animali è consentito solo a favore del
soggetto interessato che sottoscrive la dichiarazione contenuta
nella scheda predetta.