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TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI |
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A partire dal 1° gennaio 2005 la tassa per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) è stata
sostituita dalla Tariffa rifiuti sia per rispettare un obbligo di
legge (Decreto Ronchi e D.P.R. 158/99), ma soprattutto per adottare
un sistema equo di pagamento del servizio di gestione dei
rifiuti.
Il Soggetto gestore, ai sensi delle norme nazionali e regionali
è il CO.VA.R.
14 (Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14), che raggruppa
diciannove Comuni del bacino Torino Sud e che ha sede in
Carignano, Via Cagliero n. 31/3L.
La tariffa, rispetto alla tassa, prevede che si tenga conto, nel
riparto dei costi, non solo delle superfici occupate, ma anche, per
le utenze domestiche, del numero di persone che compongono la
famiglia e, per le utenze non domestiche, del tipo di attività
d'impresa svolta e di considerare quindi la diversa produzione di
rifiuti in adempimento del principio per il quale "chi più
produce rifiuti più paga".
La tariffa rifiuti è costituita:
- da un parte fissa che, per le utenze domestiche,
è calcolata sulla base dei metri quadrati di superficie
dell'abitazione, corretti con l'applicazione di coefficienti che
variano in funzione della diversa produttività potenziale di
rifiuti legato al numero degli occupanti, mentre per le utenze non
domestiche, i coefficienti variano in considerazione della diversa
produttività potenziale dei rifiuti legata a trenta diverse
categorie di utenti previste dal D.P.R. 158/99;
- da una parte variabile, calcolata sulla base dei
rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico. La quantità
di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, attualmente, è stimata
attraverso parametri previsti dalla legge. Per questo si parla di
"tariffa parametrata". E' prevista, tuttavia,
l'attivazione della "tariffa puntuale", che
consiste nella quantificazione precisa dei rifiuti indifferenziati
conferiti nei contenitori grigi, attraverso il conteggio del numero
degli svuotamenti.
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ECOSPORTELLO PER LA TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI |
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PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA |
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La tariffa è applicata nei confronti di coloro che - a qualsiasi titolo - occupino, conducano, ovvero detengano locali, o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza di locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa. La tariffa è dovuta anche per i locali non utilizzati purchè predisposti all'uso. A tal fine, l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.
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ESCLUSIONI |
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Non sono soggetti all'applicazione della tariffa
i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro
caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il
particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle
superfici) o perché risultano in obiettive condizioni di
inutilizzabilità.
Per la disciplina specifica dei casi di esclusione
dall'applicazione della tariffa si rimanda al Regolamento per la disciplina della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani.
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COMUNICAZIONI DI INIZIO - VARIAZIONE O
CESSAZIONE OCCUPAZIONE |
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AGEVOLAZIONI E
RIDUZIONI |
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Fintantoché non risultino validamente sperimentate tecniche di calibrature individuale degli apporti da parte delle diverse utenze, la tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile:
a. del 50% per i locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte qualora siano adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente (per un periodo inferiore a 150 giorni annui), risultante da licenza o autorizzazione;
b. delle percentuali di seguito indicate nel caso si verifichi,
per le utenze non domestiche, la contestuale
produzione di rifiuti solidi assimilati agli urbani e non conferiti
al servizio pubblico. La riduzione potrà essere applicata solo
nel caso in cui i rifiuti non conferiti al servizio pubblico
vengano destinati al recupero:
- 15% nel caso di recupero dal 15% al 25% del
totale dei rifiuti prodotti;
- 30% recupero di oltre il 25% e fino al 50% del
totale dei rifiuti prodotti;
- 50% recupero di oltre il 50% e fino al 75% del
totale dei rifiuti prodotti;
- 70% recupero di oltre il 75% del totale dei
rifiuti prodotti
c. del 20% per gli utenti che
attuino il recupero di tutta la frazione organica, con formazione
di compost riutilizzabile nella pratica agronomica e utilizzando
idonea attrezzatura omologata, nel rispetto delle norme tecniche
previste dal Soggetto Gestore. Per avere diritto a tale riduzione
è necessario compilare l'apposito modulo messo a disposizione dal Soggetto
Gestore, da consegnare all'Ecosportello (nei giorni ed orari di
apertura sopra indicati).
Nel caso in cui l'attività di compostaggio non venisse
più effettuata è necessario rinunciare
espressamente alla riduzione fiscale prevista compilando l'apposito
modulo da consegnare all'Ecosportello -
piano terra - Palazzo Comunale (nei giorni ed orari di apertura
sopra indicati);
d. del 30% per le abitazioni tenute a disposizione, da utenti non residenti nel Comune di La Loggia per uso stagionale o per altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tali abitazioni siano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 185 giorni, che tale destinazione sia specificate nella denuncia originaria o di variazione e che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente , nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato.
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CASI DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA
TARIFFA |
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Per l'anno 2010, con deliberazione della Giunta
Comunale n. 80, sono stati approvati i seguenti
criteri per l'esenzione e lo sgravio della tariffa per il
servizio rifiuti a favore di nuclei di cittadini particolarmente
disagiati:
a. utilizzo dell'ISEE per determinare il diritto di accesso agli
sgravi; (vedi: documenti necessari per indicatore ISE-ISEE e
calendario CAF).
b. esenzione dal pagamento della tariffa dovuta per i nuclei
segnalati dal C.I.S.S.A. o aventi indice ISEE pari od inferiore ad
euro 8000,00;
| ISEE | CONTRIBUTO O RIDUZIONE | |
|---|---|---|
| DA | A | |
| 0,00 | 8.000,00 | ESENTE |
| 8000,01 | 15.000,00 | fino ad un massimo del 40% |
Gli sgravi verranno effettuati secondo le seguenti modalità:
- i nuclei aventi diritto all'esenzione verranno tutti soddisfatti ed il Comune procederà al pagamento della tariffa direttamente al COVAR 14;
- i nuclei, aventi diritto allo sgravio fino ad
un massimo del 40% della tariffa dovuta, verranno soddisfatti
mediante erogazione di un contributo di importo pari allo sgravio
concesso, erogato direttamente al richiedente, nell'ambito del
fondo disponibile; a tal fine la richiesta dovrà essere
presentata corredata di fotocopia della fattura emessa in acconto,
ricevuta di avvenuto pagamento, attestazione ISEE e fotocopia del
documento d'idenità;
- la richiesta di esenzione o contributo potrà essere presentata
all'Ufficio Tributi, all'Ecosportello o all'Ufficio Protocollo
del Comune di La Loggia, a partire dal 1° settembre
2010 e sino alle ore 12,15 del 31 gennaio
2011. Il temine di scadenza è perentorio. Per le
domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata farà fede,
per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale
di spedizione.
Per informazioni è possibile telefonare all'Ufficio Tributi
011-9629566.