ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM 2022: Propaganda elettorale

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Data:

mercoledì, 04 maggio 2022

Propaganda elettorale

Descrizione

Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 13 maggio 2022, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:
•   il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
•  ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
•  ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Da venerdì 13 maggio 2022, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.
Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Inizio del divieto di propaganda – Sabato 11 e Domenica 12 giugno 2022
In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 11 a domenica 12 giugno 2022, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari (vedi capitolo I, paragrafo 6, della circolare a carattere permanente n. 1943/V dell’8 aprile 1980).

Uso di locali comunali in occasione di consultazioni elettorali
In occasione delle consultazioni amministrative, a decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell’art. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

La Giunta Municipale con delibera n. 30 del 12.04.2022 ha determinato quali sono i locali e le aree concedibili per la propaganda elettorale.

Nell’allegato A) alla delibera sono specificati dettagliatamente luoghi, tariffe e modalità di domanda.

Per informazioni: Ufficio Elettorale Comunale 011-9629082
mail  demografico@comune.laloggia.to.it

Orario apertura Ufficio Elettorale Via L.Bistolfi n. 47 (piano terra):
Lunedì-Mercoledì-Venerdì 9.00-12.30
Martedì-Giovedì 15.00-17.00

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