Coronavirus: Il Piemonte è in zona rossa. Approvato il Decreto con le nuove misure valide dal 15 marzo 2021 al 6 aprile 2021

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Data:

lunedì, 15 marzo 2021

Piemonte zona rossa

Descrizione

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che contiene nuove misure anti-Covid che saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile. 

Il provvedimento stabilisce il nuovo criterio in base al quale si entra automaticamente in zona rossa nel caso di un'incidenza settimanale di 250 casi ogni 100mila abitanti.

In sintesi le limitazioni in zona rossa: 

SPOSTAMENTI
In zona rossa non si può uscire, neanche all’interno del proprio comune, se non per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Necessaria l'autocertificazione.

SCUOLE
E' sospesa la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. La didattica in presenza resta garantita per gli alunni disabili o che hanno bisogni educativi speciali.

ATTIVITA' COMMERCIALI 
Chiusi i negozi tranne alimentari e prima necessità  (tra gli altri, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta).
Bar e ristoranti sono chiusi al pubblico, possibile l’asporto e la consegna a domicilio. I bar possono fare asporto fino alle 18, enoteche e ristoranti fino alle 22.

MERCATI
Consentiti solo banchi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

VISITE PARENTI, AMICI
In zona rossa le visite a parenti e amici sono vietate, con una eccezione nei giorni dal 3 al 5 aprile, in cui si potrà fare visita a una sola casa - sempre dalle 5 alle 22 - nella propria regione

SECONDE CASE
Anche in zona rossa si può raggiungere la propria seconda casa, in qualunque fascia si trovi, ma senza amici o parenti, purché sia stata affittata o comprata prima del 14 gennaio.

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA: l'attività motoria è consentita in prossimità della propria abitazione con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. 

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